Sicurezza del Lavoro - Visite Mediche periodiche sui lavoratori addetti a lavorazioni pericolose - Obbligatorietà - Lavoratori dipendenti riottosi - Omessa applicazione di sanzioni disciplinari adeguate - Responsabilità del datore di lavoro. Risponde al reato di cui all'art. 33, comma 1, D.P.R. 19 Marzo 1956, n. 303 il datore di lavoro che non imponga ai lavoratori dipendenti di sottoporsi alle visite mediche periodiche obbligatorie mediante sanzioni disciplinari adeguate sino a giungere al licenziamento per giusta causa.(Nella fattispecie, si è ritenuto penalmente responsabile il datore di lavoro che si era limitato a comminare due ore di multa ai lavoratori non sottopostisi a visita medica).